L’articolo 536 del c.c. indica come legittimario il coniuge, i figli oppure gli ascendenti del defunto (chiamato tecnicamente de cuius).
Suddetti soggetti per la loro posizione di vicinanza nei confronti del de cuius hanno sempre diritto ad una parte dei beni dello stesso, per una quota che chiameremo “di riserva”. Questa quota si contrappone a quella “disponibile” che è invece a stretta disposizione del de cuius e per la quale in una disposizione testamentaria, può decidere liberamente a chi concederla.
Dall’art. 587 del c.c. il legittimario è:
“Erede che ha diritto ad una quota di legittima, anche nel caso in cui il testatore non lo abbia contemplato tra gli erede o abbia lasciato a questo meno “