L’usufrutto è uno dei diritti reali di godimento regolati dal codice civile.
Suddetto diritto, disciplinato all’articolo 981 del c.c., da la possibilità all’usufruttuario di godere di un bene che non è nella sua proprietà ma è nella proprietà di altro soggetto che gli concede questa possibilità (usufruttuante).
In questo caso il proprietario rimane proprietario del bene ma non può goderne.
Dunque esso è un diritto reale di godimento su cosa altrui, limitato soltanto dal vincolo di durata e da quello della destinazione economica.
La durata di tale diritto, come stabilito dal comma 1 dell’art. 979 c.c.
non può eccedere la vita dell’usufruttuario
Mentre, nel caso in l’usufrutto sia costituito a favore di persona giuridica non potrà superare i trent’anni.