Gli elementi essenziali del contratto

L’articolo 1325 c.c. determina come elementi essenziali del contratto, l’accordo tra le parti, l’oggetto, la causa e la forma.

L’assenza di uno dei suddetti elementi porta il contratto ad essere seriamente viziato e determina una situazione di insanabilità e di conseguenza la nullità dello stesso. Un elemento abbastanza peculiare è l’accordo tra le parti, che viene definito come

l’incontro delle volontà delle parti; costituisce l’equivalente della volontà nei negozi giuridici in generale

L’accordo risulta essere più peculiare rispetto agli altri due elementi perché dipende dalla volontà interna delle due parti. A tale aspetto però non possiamo dare troppo rilievo,  altrimenti ci si fermerebbe a dibattere ogni contratto stipulato in precedenza sulla sola base che la volontà interna della parte che vuole dibattere non era in linea con la dichiarazione contrattuale.

Chi emette una dichiarazione, dunque, non può poi sottrarvisi dopo aver fatto nascere il legittimo affidamento nell’altra parte e nei terzi sulla corrispondenza di quanto dichiarato con quanto realmente voluto.
Dobbiamo quindi concludere che la dichiarazione, se oggettivamente appare come seria volontà contrattuale, vincola il soggetto che l’ha emessa anche se non corrisponde alla volontà interna del dichiarante.

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