L’anatocismo è un metodo di calcolo degli interessi per cui gli interessi maturati secondo una certa periodicità maturano altri interessi, cioè sono sommati al capitale dato in prestito in modo tale da contribuire a maturare altri interessi nei periodi successivi.
Nel nostro ordinamento all’anatocismo è dedicato l’art. 1283 c.c.
Esso si basa sulla tecnica della capitalizzazione degli interessi, attraverso la quale gli interessi maturati sul capitale vengono a loro volta capitalizzati, ossia sono trattati come se fossero capitale e producono a loro volta altri interessi corrispettivi o moratori. L’anatocismo determina dunque un progressivo aumento dell’esposizione debitoria ed è per questo che sin dal diritto romano è un fenomeno vietato, salvo i casi di
- accordo tra le parti;
- presenza di una domanda giudiziale posteriore alla scadenza degli interessi;
- in presenza di contrari usi normativa